Inchiesta Tau-Figline, la Procura chiede l'illecito sportivo. Bufera sul Figline?

08.07.2022 17:43 di  Carlo Pannocchia   vedi letture
Inchiesta Tau-Figline, la Procura chiede l'illecito sportivo. Bufera sul Figline?
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Livorno - Si aggrava la posizione del Figline, dopo aver ricevuto la comunicazione di conclusione dell'indagine della procura federale della Figc sul presunto illecito sportivo, a tre calciatori ed altrettanti dirigenti che andranno sotto processo (previsto nei prossimi giorni). Tutti e sei dovranno rispondere di illecito sportivo, art. 30 del Codice di Giustizia Sportiva. Una posizione seria e difficile. Il procuratore dopo 37 giorni ha chiuso le indagini. La giustizia sportiva ha indagato sul match "farsa" che fece scandalo e fu vinto dal Tau per 5-1 ma furono proprio le ultime tre reti sospette che fecero scattare l'inchiesta. Nel deferimento al Figline, si parla che non solo i vertici gialloblù, sono ritenuti coinvolti nel presunto illecito ma anche alcuni calciatori hanno avuto un ruolo fondamentale nell'alterare il risultato della gara. Ora la palla passa alla difesa del Figline, in mano all’avvocato difensore, Federico Bagattini. In attesa del primo processo di primo grado, poi si passa al secondo della Corte Federale di Appello, infine ultima istanza al Collegio di Garanzia del Coni. Nel complesso le incolpazioni riguardano quindi la violazione dell’art. 30 del Codice di giustizia sportiva. Di seguito è richiamato l'articolo interessato (qui il C.G.S. completo). Illecito sportivo e obbligo di denuncia: 1. Costituisce illecito sportivo il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica; 2. Le società e i soggetti di cui all’art. 2, commi 1 e 2, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1, ne sono responsabili; 3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 6, comma 1 il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere h), i), l), salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività; 4. Se viene accertata la responsabilità della società ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 5, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui all’art. 8, comma 1, lettere g), h), i), l), m). 5. I soggetti di cui all'art. 2 riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con la sanzione non inferiore alla inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di quattro anni e con l’ammenda in misura non inferiore ad euro 50.000,00. 6. Le sanzioni sono aggravate in caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito. 7. I soggetti di cui all’art. 2 che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto in essere o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati dal presente articolo, hanno l’obbligo di informare, senza indugio, la Procura federale. Il mancato adempimento di tale obbligo comporta per i soggetti di cui all'art. 2 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a un anno e dell’ammenda in misura non inferiore ad euro 30.000,00.