Diporto. Tia sull'acqua, primo round al popolo delle barchette

27.03.2015 09:06 di Tony Faini   vedi letture
Diporto. Tia sull'acqua, primo round al popolo delle barchette

Livorno – Il Giudice Tributario di Livorno ha dato ragione al “popolo delle barchette”. Sono stati infatti decisi, con sentenze depositate il 23 marzo scorso, i primi due ricorsi dei 47 presentati dai diversi circoli nautici, società ed associazioni concessionarie di specchi acquei sui Fossi medicei, tutti difesi dagli avvocati Sarita de Luca e Matteo Pollastrini. Le due sentenze, che hanno accolto i ricorsi, hanno dichiarato, uniformandosi a precedenti pronunce della Cassazione, che l’attività di gestione dei rifiuti in ambito portuale è di competenza dell’Autorità portuale, con conseguente esclusione sia della competenza in materia dei Comuni che del loro potere di impositivo, rilevando altresì che, ai fini dell’obbligazione tributaria, non ha alcun rilievo la circostanza che il Comune abbia o meno svolto di fatto il servizio di raccolta rifiuti dato che la legge attribuisce la competenza esclusiva del servizio all’Autorità portuale, appunto per le aree di sua competenza. A renderlo noto, attraverso un comunicato, è il Consorzio nautico di Livorno. Il Comune, all’epoca dei fatti capitanato da Cosimi e Nebbiai, secondo quanto si legge nel comunicato stampa, “scrisse una brutta pagina sulla nautica da diporto e in particolare per quanto concerneva la spazzatura sulle barchette”. Il Consorzio nautico aveva cercato di ribadire innanzi tutto l’assoluta incompetenza di tali soggetti a imporre queste tasse sulle imbarcazioni dei nostri circoli e ciò in relazione ad una sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 6 novembre 2009, numero 23583, che stabilisce “l’assoluta incompetenza dei Comuni ad imporre tasse per la raccolta dei rifiuti nelle aree portuali che siano sotto la giurisdizione delle autorità portuali”, mentre Aamps intendeva assoggettare alla Tia gli specchi acquei destinati all’attracco di imbarcazioni. “Tale impertinenza”, secondo quanto afferma il Consorzio nautico, “non si limitava solo a questo ma giunse ad accusare il Consorzio come istigatore all’evasione di tributi dovuti”. Un aspetto che il Consorzio giudica “falso” affermando che “le tasse vanno pagate se e in quanto dovute”. Sul piano soggettivo, legge e giurisprudenza stabiliscono che, le aree di competenza delle Autorità portuali, escludono l’assoggettabilità delle stesse alla competenza di Comuni e Aamps (vedi sentenza della Cassazione di cui sopra). Sul piano oggettivo, se è vero che all’imposizione di una tassa deve corrispondere la prestazione di un servizio, “quest’ultimo non c’è e nemmeno può esserci né per il presente né per il passato; per la semplice ragione che delle imbarcazioni all’attracco, in condizione di puro ormeggio, non producono né possono produrre spazzatura; considerazione che vale anche per altre realtà nautiche presenti nella nostra città, quali i moletti”. Chioini allora amministratore unico, era giunto ad affermare, si legge ancora nella nota stampa, che “le barchette necessitano di frequenti e ripetuti lavori di pulizia e manutenzione che indiscutibilmente producono rifiuti, con ciò denotando una grossolana ignoranza sulle tematiche della nautica”. Conclude il comunicato: “E’ infatti a tutti noto esattamente il contrario, in quanto la manutenzione delle imbarcazioni richiede, per loro natura, la collocazione a terra in cantieri organizzati e quindi senza produzione alcuna di rifiuti di sorta nello specchio acqueo e quindi saranno di competenza di detti cantieri. Ci corre anche l’obbligo ricordare che fu falsa anche l’affermazione secondo cui si sarebbe trattato di somme irrisorie mentre alcuni importi superavano anche i 54.000 euro”.